Art. 1927.
(Suicidio dell'assicurato).
In caso di suicidio dell'assicurato, avvenuto prima che siano
decorsi due anni dalla stipulazione del contratto, l'assicuratore non
e' tenuto al pagamento delle somme assicurate, salvo patto contrario.
L'assicuratore non e' nemmeno obbligato se, essendovi stata
sospensione del contratto per mancato pagamento dei premi, non sono
decorsi due anni dal giorno in cui la sospensione e' cessata.