(CODICE CIVILE-art. 1927)
                             Art. 1927. 
 
                     (Suicidio dell'assicurato). 
 
  In caso di  suicidio  dell'assicurato,  avvenuto  prima  che  siano
decorsi due anni dalla stipulazione del contratto, l'assicuratore non
e' tenuto al pagamento delle somme assicurate, salvo patto contrario. 
 
  L'assicuratore  non  e'  nemmeno  obbligato  se,  essendovi   stata
sospensione del contratto per mancato pagamento dei premi,  non  sono
decorsi due anni dal giorno in cui la sospensione e' cessata.