(CODICE CIVILE-art. 1928)
                             Art. 1928. 
 
                              (Prova). 
 
  I contratti generali di riassicurazione relativi  a  una  serie  di
rapporti assicurativi devono essere provati per iscritto. 
 
  I rapporti di riassicurazione in esecuzione dei contratti  generali
e i contratti di riassicurazione per singoli  rischi  possono  essere
provati secondo le regole generali.