(CODICE CIVILE-art. 1929)
                             Art. 1929. 
 
                     (Efficacia del contratto). 
 
  Il contratto di riassicurazione non crea rapporti tra  l'assicurato
e il riassicuratore, salve le disposizioni delle leggi  speciali  sul
privilegio a favore della massa degli assicurati.