(CODICE CIVILE-art. 1930)
                             Art. 1930. 
 
(Diritto  del   riassicurato   in   caso   di   liquidazione   coatta
                          amministrativa). 
 
  In caso di liquidazione coatta amministrativa del riassicurato,  il
riassicuratore  deve  pagare  integralmente  l'indennita'  dovuta  al
riassicurato, salva la compensazione con i premi e gli altri crediti.