(CODICE CIVILE-art. 1931)
                             Art. 1931. 
 
                (Compensazione dei crediti e debiti). 
 
  In caso di  liquidazione  coatta  amministrativa  dell'impresa  del
riassicuratore o del riassicurato, i debiti e  i  crediti  che,  alla
fine della liquidazione, risultano dalla chiusura dei conti  relativi
a piu' contratti di riassicurazione, si compensano di diritto.