Art. 303. 
 
  I locali contenenti accumulatori, i quali, in relazione  alla  loro
cubatura ed alla capacita' e tipo delle batterie in  essi  esistenti,
possono presentare pericoli  di  esplosione  delle  miscele  gassose,
devono: 
    a) essere ben ventilati; 
    b)  non  contenere  macchine  di  alcun  genere  ne'   apparecchi
elettrici o termici; 
    c) essere illuminati secondo le disposizioni dell'art. 332; 
    d) tenere esposto, sulla porta di ingresso, un avviso richiamante
il divieto di fumare e di  introdurre  lampade  od  altri  oggetti  a
fiamma libera.