Art. 303.
I locali contenenti accumulatori, i quali, in relazione alla loro
cubatura ed alla capacita' e tipo delle batterie in essi esistenti,
possono presentare pericoli di esplosione delle miscele gassose,
devono:
a) essere ben ventilati;
b) non contenere macchine di alcun genere ne' apparecchi
elettrici o termici;
c) essere illuminati secondo le disposizioni dell'art. 332;
d) tenere esposto, sulla porta di ingresso, un avviso richiamante
il divieto di fumare e di introdurre lampade od altri oggetti a
fiamma libera.