Art. 303. I locali contenenti accumulatori, i quali, in relazione alla loro cubatura ed alla capacita' e tipo delle batterie in essi esistenti, possono presentare pericoli di esplosione delle miscele gassose, devono: a) essere ben ventilati; b) non contenere macchine di alcun genere ne' apparecchi elettrici o termici; c) essere illuminati secondo le disposizioni dell'art. 332; d) tenere esposto, sulla porta di ingresso, un avviso richiamante il divieto di fumare e di introdurre lampade od altri oggetti a fiamma libera.