Art. 487. 
 
  Un capo servizio deve eseguire, per periodi non eccedenti la durata
di due mesi, una  ispezione  alle  lampade  ed  agli  impianti  della
lampisteria e redigerne rapporto scritto. 
  Detti rapporti sono conservati dalla direzione della miniera e,  su
richiesta, devono  essere  esibiti  ai  funzionari  del  Corpo  delle
miniere.