(CODICE CIVILE-art. 1932)
                             Art. 1932. 
 
                        (Norme inderogabili). 
 
  Le disposizioni degli articoli 1887, 1892, 1893, 1894, 1897,  1898,
1899, secondo comma, 1901, 1903, secondo comma, 1914, secondo  comma,
1915, secondo comma, 1917, terzo e quarto comma e  1926  non  possono
essere derogate se non in senso piu' favorevole all'assicurato. 
 
  Le clausole che derogano in senso  meno  favorevole  all'assicurato
sono sostituite  di  diritto  dalle  corrispondenti  disposizioni  di
legge.