Art. 124 Direttore dei lavori 1. Il direttore dei lavori cura che i lavori cui e' preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in conformita' al progetto e al contratto. 2. Il direttore dei lavori ha la responsabilita' del coordinamento e della supervisione dell'attivita' di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. 3. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilita' dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi cosi come previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 5 novembre 1971, n. 1086, ed in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche di cui all'articolo 21 della predetta legge. 4. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attivita' ed i compiti allo stesso espressamente demandati dalla Legge o dal presente regolamento nonche': a) verificare periodicamente il possesso e la regolarita' da parte dell'appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti; b) curare la costante verifica di validita' del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati.
Note all'art. 124: La legge 5 novembre 1971, n. 1086 (Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 dicembre 1971, n. 321. Il testo dell'articolo 3, comma 2 della sopracitata legge e' il seguente: "Art. 3 (Responsabilita'). 2. Il direttore dei lavori e il costruttore, ciascuno per la parte di sua competenza, hanno la responsabilita' della rispondenza dell'opera al progetto, dell'osservanza delle prescrizioni di esecuzione del progetto, della qualita' dei materiali impiegati, nonche', per quanto riguarda gli elementi prefabbricati, della posa in opera". Il testo dell'articolo 21 della sopracitata legge 5 novembre 1971, n. 1086 e' il seguente: "Art.21 (Emanazione di norme tecniche). Il Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio nazionale delle ricerche, emanera' entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge e, successivamente, ogni biennio, le norme tecniche alle quali dovranno uniformarsi le costruzioni di cui alla presente legge".