Art. 124 
                        Direttore dei lavori 
 
  1. Il direttore dei lavori cura che i lavori cui e' preposto  siano
eseguiti  a  regola  d'arte  ed  in  conformita'  al  progetto  e  al
contratto. 
  2. Il direttore dei lavori ha la responsabilita' del  coordinamento
e della supervisione dell'attivita' di tutto l'ufficio  di  direzione
dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva  con  l'appaltatore  in
merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. 
  3.  Il  direttore  dei  lavori  ha  la  specifica   responsabilita'
dell'accettazione dei  materiali,  sulla  base  anche  del  controllo
quantitativo  e  qualitativo  degli  accertamenti   ufficiali   delle
caratteristiche meccaniche di questi cosi come previsto dall'articolo
3, comma 2, della legge 5 novembre 1971, n. 1086, ed in aderenza alle
disposizioni delle  norme  tecniche  di  cui  all'articolo  21  della
predetta legge. 
  4. Al direttore dei lavori fanno carico tutte  le  attivita'  ed  i
compiti  allo  stesso  espressamente  demandati  dalla  Legge  o  dal
presente regolamento nonche': 
a) verificare periodicamente il possesso e la  regolarita'  da  parte
   dell'appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti
   in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti; 
b) curare  la  costante  verifica  di  validita'  del  programma   di
   manutenzione, dei manuali d'uso e  dei  manuali  di  manutenzione,
   modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati. 
 
          Note all'art. 124:

             La  legge  5  novembre  1971,  n.  1086  (Norme  per  la
          disciplina  delle  opere di conglomerato cementizio armato,
          normale   e  precompresso  ed  a  struttura  metallica)  e'
          pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale del 21 dicembre 1971,
          n. 321. Il testo dell'articolo 3, comma 2 della sopracitata
          legge e' il seguente:
          "Art.  3 (Responsabilita'). 2. Il direttore dei lavori e il
          costruttore, ciascuno per la parte di sua competenza, hanno
          la   responsabilita'   della   rispondenza   dell'opera  al
          progetto,  dell'osservanza delle prescrizioni di esecuzione
          del  progetto,  della  qualita'  dei  materiali  impiegati,
          nonche',  per  quanto  riguarda gli elementi prefabbricati,
          della posa in opera".

             Il  testo  dell'articolo  21  della  sopracitata legge 5
          novembre 1971, n. 1086 e' il seguente:
          "Art.21  (Emanazione  di norme tecniche). Il Ministro per i
          lavori  pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori
          pubblici  e il Consiglio nazionale delle ricerche, emanera'
          entro  sei mesi dalla pubblicazione della presente legge e,
          successivamente, ogni biennio, le norme tecniche alle quali
          dovranno  uniformarsi  le  costruzioni di cui alla presente
          legge".