Art. 147. 
(Norme in materia di esecuzione forzata nei  confronti  di  pubbliche
                          amministrazioni) 
 
  1. All'articolo 14 del decreto-legge  31  dicembre  1996,  n.  669,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997,  n.  30,
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 1, le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle
seguenti: "centoventi giorni"; 
    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
    "1-bis. Gli atti di pignoramento e sequestro devono essere a pena
di nullita' notificati presso  la  struttura  territoriale  dell'ente
pubblico  nella  cui  circoscrizione  risiedono  i  soggetti  privati
interessati e contenere i dati anagrafici dell'interessato, il codice
fiscale e  il  domicilio.  L'ente  comunque  risponde  con  tutto  il
patrimonio".