Art. 147. (Norme in materia di esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni) 1. All'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centoventi giorni"; b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Gli atti di pignoramento e sequestro devono essere a pena di nullita' notificati presso la struttura territoriale dell'ente pubblico nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati e contenere i dati anagrafici dell'interessato, il codice fiscale e il domicilio. L'ente comunque risponde con tutto il patrimonio".