Art. 149. (Indennizzo per la cessazione dell'attivita' commerciale) 1. Nei confronti di coloro che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, si fa luogo all'indennizzo per la cessazione dell'attivita' commerciale anche nel caso in cui la cancellazione dal registro degli esercenti il commercio sia stata effettuata in data successiva alla presentazione della domanda di indennizzo e comunque prima della concessione dell'indennizzo stesso.