Art. 149. 
      (Indennizzo per la cessazione dell'attivita' commerciale) 
 
  1. Nei confronti di coloro che siano in possesso dei  requisiti  di
cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo
28 marzo 1996, n. 207, si fa luogo all'indennizzo per  la  cessazione
dell'attivita' commerciale anche nel caso in cui la cancellazione dal
registro degli esercenti il commercio sia stata  effettuata  in  data
successiva alla presentazione della domanda di indennizzo e  comunque
prima della concessione dell'indennizzo stesso.