Art. 152. 
(Modifiche alla legge n. 217 del 1990, in materia di patrocinio per i
                            non abbienti) 
 
  1. Alla legge 30 luglio 1990, n. 217, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 6, comma 1, primo periodo,  prima  delle  parole:
"verificata l'ammissibilita' dell'istanza" sono inserite le seguenti:
"sentito il pubblico ministero, esaminanti gli atti e i documenti  da
quest'ultimo prodotti, e"; 
    b) all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, prima delle  parole:
"depositato nella cancelleria del giudice" sono inserite le seguenti:
"notificato al pubblico ministero e"; 
    c) all'articolo 6, comma 4, terzo periodo, dopo  le  parole:  "Il
ricorso e'  notificato"  sono  inserite  le  seguenti:  "al  pubblico
ministero e"; 
    d) all'articolo 6, comma 5, primo periodo,  dopo  le  parole:  "a
cura della cancelleria," sono  inserite  le  seguenti:  "al  pubblico
ministero,"; 
    e) all'articolo 7, comma 1, prima delle parole: "se l'istanza  e'
accolta" sono inserite le seguenti: "sentito il  pubblico  ministero,
ed esaminati gli atti e i documenti da quest'ultimo prodotti,"; 
    f) all'articolo 10, comma 1, primo periodo, prima  delle  parole:
"con decreto motivato" sono  inserite  le  seguenti:  ",  sentito  il
pubblico ministero,"; 
    g) all'articolo 10, comma 2, primo periodo, dopo le  parole:  "su
richiesta" sono inserite le seguenti: "del pubblico ministero e"; 
    h) all'articolo 10, comma 3, dopo le parole:  "non  possono  piu'
essere richieste" sono inserite le seguenti: "dal pubblico  ministero
e"; 
    i) all'articolo 18, comma 1, le  parole:  "ogni  due  anni"  sono
sostituite dalle seguenti: "ogni anno". 
  2. Al fine di impedire e prevenire danni erariali nella  erogazione
delle risorse finalizzate ad attuare la legge 30 luglio 1990, n. 217,
gli organi preposti a decidere l'ammissione  al  gratuito  patrocinio
devono  chiedere  preventivamente   al   questore,   alla   Direzione
investigativa antimafia (DIA) e alla  Direzione  nazionale  antimafia
(DNA) le informazioni necessarie e  utili  sui  soggetti  richiedenti
relative alle loro condizioni patrimoniali, al loro tenore di vita  e
ai possibili profitti tratti dalle loro attivita' delittuose. 
  3. Le direzioni delle entrate e i nuclei della  polizia  tributaria
svolgono  indagini  sulle   effettive   condizioni   patrimoniali   e
disponibilita' economiche dei soggetti richiedenti o gia' beneficiari
anche ai fini di una proposta di revoca della ammissione al  gratuito
patrocinio. Le direzioni delle entrate trasmettono al Ministro  delle
finanze, che annualmente ne  informa  il  Parlamento,  una  relazione
trimestrale sullo  stato  e  sui  risultati  degli  atti  di  propria
competenza in merito alle condizioni legittimanti  la  ammissione  al
gratuito patrocinio.