Art. 152. (Modifiche alla legge n. 217 del 1990, in materia di patrocinio per i non abbienti) 1. Alla legge 30 luglio 1990, n. 217, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 6, comma 1, primo periodo, prima delle parole: "verificata l'ammissibilita' dell'istanza" sono inserite le seguenti: "sentito il pubblico ministero, esaminanti gli atti e i documenti da quest'ultimo prodotti, e"; b) all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, prima delle parole: "depositato nella cancelleria del giudice" sono inserite le seguenti: "notificato al pubblico ministero e"; c) all'articolo 6, comma 4, terzo periodo, dopo le parole: "Il ricorso e' notificato" sono inserite le seguenti: "al pubblico ministero e"; d) all'articolo 6, comma 5, primo periodo, dopo le parole: "a cura della cancelleria," sono inserite le seguenti: "al pubblico ministero,"; e) all'articolo 7, comma 1, prima delle parole: "se l'istanza e' accolta" sono inserite le seguenti: "sentito il pubblico ministero, ed esaminati gli atti e i documenti da quest'ultimo prodotti,"; f) all'articolo 10, comma 1, primo periodo, prima delle parole: "con decreto motivato" sono inserite le seguenti: ", sentito il pubblico ministero,"; g) all'articolo 10, comma 2, primo periodo, dopo le parole: "su richiesta" sono inserite le seguenti: "del pubblico ministero e"; h) all'articolo 10, comma 3, dopo le parole: "non possono piu' essere richieste" sono inserite le seguenti: "dal pubblico ministero e"; i) all'articolo 18, comma 1, le parole: "ogni due anni" sono sostituite dalle seguenti: "ogni anno". 2. Al fine di impedire e prevenire danni erariali nella erogazione delle risorse finalizzate ad attuare la legge 30 luglio 1990, n. 217, gli organi preposti a decidere l'ammissione al gratuito patrocinio devono chiedere preventivamente al questore, alla Direzione investigativa antimafia (DIA) e alla Direzione nazionale antimafia (DNA) le informazioni necessarie e utili sui soggetti richiedenti relative alle loro condizioni patrimoniali, al loro tenore di vita e ai possibili profitti tratti dalle loro attivita' delittuose. 3. Le direzioni delle entrate e i nuclei della polizia tributaria svolgono indagini sulle effettive condizioni patrimoniali e disponibilita' economiche dei soggetti richiedenti o gia' beneficiari anche ai fini di una proposta di revoca della ammissione al gratuito patrocinio. Le direzioni delle entrate trasmettono al Ministro delle finanze, che annualmente ne informa il Parlamento, una relazione trimestrale sullo stato e sui risultati degli atti di propria competenza in merito alle condizioni legittimanti la ammissione al gratuito patrocinio.