Art. 154. (Ristrutturazione finanziaria dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato) 1. Il contributo ventennale previsto dall'articolo 22 della legge 17 maggio 1999, n. 144, recante disposizioni sulla ristrutturazione finanziaria dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato, deve considerarsi ad incremento del fondo di dotazione dell'Istituto di cui all'articolo 22 della legge 13 luglio 1966, n. 559. 2. Al primo comma dell'articolo 22 della legge 13 luglio 1966, n. 559, e' aggiunto, in fine, il seguente numero: "5-bis) dal contributo previsto dall'articolo 22 della legge 17 maggio 1999, n. 144".