Art. 154. 
(Ristrutturazione finanziaria dell'Istituto poligrafico e zecca dello
                               Stato) 
 
  1. Il contributo ventennale previsto dall'articolo 22  della  legge
17 maggio 1999, n. 144, recante disposizioni  sulla  ristrutturazione
finanziaria dell'Istituto  poligrafico  e  zecca  dello  Stato,  deve
considerarsi ad incremento del fondo di  dotazione  dell'Istituto  di
cui all'articolo 22 della legge 13 luglio 1966, n. 559. 
  2. Al primo comma dell'articolo 22 della legge 13 luglio  1966,  n.
559, e' aggiunto, in fine, il seguente numero: 
    "5-bis) dal contributo previsto dall'articolo 22 della  legge  17
maggio 1999, n. 144".