Art. 74 (Contrassegni su veicoli e accessi a centri storici) 1. I contrassegni rilasciati a qualunque titolo per la circolazione e la sosta di veicoli a servizio di persone invalide, ovvero per il transito e la sosta in zone a traffico limitato, e che devono essere esposti su veicoli, contengono i soli dati indispensabili ad individuare l'autorizzazione rilasciata e senza l'apposizione di simboli o diciture dai quali puo' desumersi la speciale natura dell'autorizzazione per effetto della sola visione del contrassegno. 2. Le generalita' e l'indirizzo della persona fisica interessata sono riportati sui contrassegni con modalita' che non consentono, parimenti, la loro diretta visibilita' se non in caso di richiesta di esibizione o necessita' di accertamento. 3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di fissazione a qualunque titolo di un obbligo di esposizione sui veicoli di copia del libretto di circolazione o di altro documento. 4. Per il trattamento dei dati raccolti mediante impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici ed alle zone a traffico limitato continuano, altresi', ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250.
Nota all'art. 74: - Il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250 reca: «Regolamento recante norme per l'autorizzazione alla installazione e all'esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, a norma dell'art. 7, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127.».