Art. 74
        (Contrassegni su veicoli e accessi a centri storici)

   1.   I   contrassegni   rilasciati   a  qualunque  titolo  per  la
circolazione  e  la  sosta di veicoli a servizio di persone invalide,
ovvero  per il transito e la sosta in zone a traffico limitato, e che
devono   essere   esposti   su   veicoli,   contengono  i  soli  dati
indispensabili  ad  individuare  l'autorizzazione  rilasciata e senza
l'apposizione  di  simboli  o  diciture  dai  quali puo' desumersi la
speciale  natura  dell'autorizzazione  per effetto della sola visione
del contrassegno.
   2.  Le  generalita' e l'indirizzo della persona fisica interessata
sono  riportati  sui  contrassegni  con modalita' che non consentono,
parimenti, la loro diretta visibilita' se non in caso di richiesta di
esibizione o necessita' di accertamento.
   3.  La  disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di
fissazione  a  qualunque  titolo  di  un  obbligo  di esposizione sui
veicoli di copia del libretto di circolazione o di altro documento.
   4.  Per  il trattamento dei dati raccolti mediante impianti per la
rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici ed alle zone a
traffico limitato continuano, altresi', ad applicarsi le disposizioni
del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250.
 
          Nota all'art. 74:
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno
          1999,   n.   250   reca:  «Regolamento  recante  norme  per
          l'autorizzazione  alla  installazione  e  all'esercizio  di
          impianti  per  la  rilevazione  degli accessi di veicoli ai
          centri  storici  e  alle  zone a traffico limitato, a norma
          dell'art.  7, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n.
          127.».