Articolo 137
                       Commissioni provinciali

  1.  Con  atto  regionale  e'  istituita  per ciascuna provincia una
commissione con il compito di formulare proposte per la dichiarazione
di  notevole  interesse pubblico degli immobili indicati alle lettere
a) e b) e delle aree indicate alle lettere c) e d) dell'articolo 136;
  2. Della commissione fanno parte di diritto il direttore regionale,
il  soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio ed il
soprintendente  per  i beni archeologici competenti per territorio. I
restanti  membri,  in numero non superiore a sei, sono nominati dalla
regione  tra  soggetti con particolare e qualificata professionalita'
ed  esperienza  nella  tutela  del  paesaggio. La commissione procede
all'audizione  dei  sindaci  dei comuni interessati e puo' consultare
esperti.