Art. 100. 
                          Fondo di garanzia 
 
  1. E' istituito presso il Ministero delle attivita'  produttive  un
fondo nazionale di garanzia, per consentire, in caso di insolvenza  o
di fallimento del venditore o  dell'organizzatore,  il  rimborso  del
prezzo versato ed il rimpatrio del consumatore  nel  caso  di  viaggi
all'estero,  nonche'  per  fornire   una   immediata   disponibilita'
economica  in  caso  di  rientro  forzato   di   turisti   da   Paesi
extracomunitari in occasione  di  emergenze,  imputabili  o  meno  al
comportamento dell'organizzatore. 
  2. Il fondo e' alimentato annualmente da una quota pari al due  per
cento  dell'ammontare  del  premio  delle  polizze  di  assicurazione
obbligatoria di cui all'articolo 99, che e' versata  all'entrata  del
bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, al fondo di cui al comma 1. 
  3. Il fondo interviene, per le finalita' di cui  al  comma  1,  nei
limiti dell'importo corrispondente alla quota cosi' come  determinata
ai sensi del comma 2. 
  4. Il fondo potra' avvalersi del diritto di rivalsa  nei  confronti
del soggetto inadempiente. 
  5. Le modalita' di gestione  e  di  funzionamento  del  fondo  sono
determinate con decreto del Ministro delle attivita'  produttive,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.