Art. 82.
                       Ambito di applicazione

  1.  Le  disposizioni  del  presente  capo si applicano ai pacchetti
turistici definiti all'articolo 83, venduti od offerti in vendita nel
territorio  nazionale  dall'organizzatore  o  dal  venditore,  di cui
all'articolo 84.
  2.  Il  presente  capo  si  applica altresi' ai pacchetti turistici
negoziati  al  di  fuori  dai  locali commerciali e a distanza, ferme
restando le disposizioni previste negli articoli da 64 a 67.