Art. 83. 
                             Definizioni 
  1. Ai fini del presente capo si intende per: 
    a)  organizzatore  di  viaggio,  il  soggetto  che  realizza   la
combinazione degli elementi di cui all'articolo 84 e  si  obbliga  in
nome proprio e verso corrispettivo forfetario  a  procurare  a  terzi
pacchetti turistici; 
    b) venditore, il soggetto che vende, o  si  obbliga  a  procurare
pacchetti turistici realizzati ai sensi  dell'articolo  84  verso  un
corrispettivo forfetario; 
    c)  consumatore  di   pacchetti   turistici,   l'acquirente,   il
cessionario di un pacchetto turistico o qualunque  persona  anche  da
nominare, purche' soddisfi  tutte  le  condizioni  richieste  per  la
fruizione  del  servizio,  per  conto  della  quale   il   contraente
principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un  pacchetto
turistico. 
  2. L'organizzatore puo' vendere pacchetti turistici direttamente  o
tramite un venditore.