Art. 84.
                         Pacchetti turistici

  1. I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i
circuiti  tutto compreso, risultanti dalla prefissata combinazione di
almeno  due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in
vendita   ad  un  prezzo  forfetario,  e  di  durata  superiore  alle
ventiquattro ore ovvero comprendente almeno una notte:
    a) trasporto;
    b) alloggio;
    c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio di
cui  all'articolo  86,  lettere  i)  e  o),  che  costituiscano parte
significativa del pacchetto turistico.
  2.  La fatturazione separata degli elementi di uno stesso pacchetto
turistico  non  sottrae  l'organizzatore o il venditore agli obblighi
della presente sezione.