Art. 88. 
                        Opuscolo informativo 
  1. L'opuscolo, ove posto a disposizione del consumatore, indica  in
modo chiaro e preciso: 
    a) la destinazione, il mezzo, il tipo, la categoria di  trasporto
utilizzato; 
    b)  la  sistemazione  in  albergo  o  altro  tipo  di   alloggio,
l'ubicazione,  la  categoria  o  il  livello  e  le   caratteristiche
principali,  la  sua  approvazione  e  classificazione  dello   Stato
ospitante; 
    c) i pasti forniti; 
    d) l'itinerario; 
    e) le informazioni di carattere generale applicabili al cittadino
di uno Stato membro dell'Unione europea in materia  di  passaporto  e
visto con indicazione  dei  termini  per  il  rilascio,  nonche'  gli
obblighi  sanitari  e  le  relative  formalita'  da   assolvere   per
l'effettuazione del viaggio e del soggiorno; 
    f) l'importo o la percentuale di prezzo da versare come acconto e
le scadenze per il versamento del saldo; 
    g) l'indicazione del numero minimo di partecipanti  eventualmente
necessario per l'effettuazione  del  viaggio  tutto  compreso  e  del
termine  entro  il  quale  il  consumatore  deve   essere   informato
dell'annullamento del pacchetto turistico; 
    h) i termini, le modalita',  il  soggetto  nei  cui  riguardi  si
esercita il diritto di recesso ai sensi degli articoli da  64  a  67,
nel caso di contratto negoziato fuori  dei  locali  commerciali  o  a
distanza. 
  2.    Le    informazioni    contenute    nell'opuscolo    vincolano
l'organizzatore  e  il  venditore  in   relazione   alle   rispettive
responsabilita',  a  meno  che  le  modifiche  delle  condizioni  ivi
indicate non siano comunicate per iscritto al consumatore prima della
stipulazione del  contratto  o  vengano  concordate  dai  contraenti,
mediante  uno  specifico  accordo   scritto,   successivamente   alla
stipulazione.