Art. 91. 
               Modifiche delle condizioni contrattuali 
  1. Prima della partenza l'organizzatore o il  venditore  che  abbia
necessita' di modificare in modo significativo uno  o  piu'  elementi
del  contratto,  ne  da'  immediato  avviso  in  forma   scritta   al
consumatore, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo
che ne consegue, ai sensi dell'articolo 90. 
  2. Ove non accetti la proposta di modifica di cui al  comma  1,  il
consumatore puo' recedere, senza pagamento di penali, ed ha diritto a
quanto previsto nell'articolo 92. 
  3. Il consumatore comunica la propria scelta all'organizzatore o al
venditore entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha  ricevuto
l'avviso indicato al comma 2. 
  4. Dopo la  partenza,  quando  una  parte  essenziale  dei  servizi
previsti dal contratto non puo'  essere  effettuata,  l'organizzatore
predispone adeguate soluzioni alternative  per  la  prosecuzione  del
viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a  carico
del  consumatore,  oppure  rimborsa  quest'ultimo  nei  limiti  della
differenza tra  le  prestazioni  originariamente  previste  e  quelle
effettuate, salvo il risarcimento del danno. 
  5.  Se  non  e'  possibile  alcuna  soluzione  alternativa   o   il
consumatore non l'accetta per un giustificato motivo, l'organizzatore
gli mette a disposizione un mezzo di  trasporto  equivalente  per  il
ritorno al luogo di partenza  o  ad  altro  luogo  convenuto,  e  gli
restituisce la differenza tra il costo delle prestazioni  previste  e
quello delle prestazioni  effettuate  fino  al  momento  del  rientro
anticipato.