Art. 96. 
                     Esonero di responsabilita' 
  1.  L'organizzatore  ed   il   venditore   sono   esonerati   dalla
responsabilita' di cui agli articoli 94 e 95,  quando  la  mancata  o
inesatta esecuzione del contratto e' imputabile al consumatore  o  e'
dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile,
ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore. 
  2. L'organizzatore o il venditore apprestano con sollecitudine ogni
rimedio utile al soccorso del consumatore al fine di consentirgli  la
prosecuzione  del  viaggio,  salvo  in  ogni  caso  il   diritto   al
risarcimento del danno nel caso in  cui  l'inesatto  adempimento  del
contratto sia a questo ultimo imputabile.