Art. 48. 
 
            Requisiti organizzativi della sede secondaria 
 
  1. La sede secondaria, insediata nel  territorio  della  Repubblica
dall'impresa che ha  sede  legale  in  uno  Stato  terzo,  opera  con
un'idonea organizzazione amministrativa e contabile e con un adeguato
sistema di controllo interno. Si applica l'articolo 30, commi 2 e 3. 
  2. Alla sede secondaria si applicano le disposizioni  di  cui  agli
articoli 31, 32, 33, 34 e 35.