Art. 49. 
 
                          Riserve tecniche 
 
  1.  L'impresa  rispetta,  per  le  assicurazioni  e  le  operazioni
comprese nel  portafoglio  della  sede  secondaria,  le  disposizioni
relative alla disciplina delle riserve  tecniche  delle  imprese  con
sede legale nella Repubblica. 
  2. Per la localizzazione  degli  attivi  posti  a  copertura  delle
riserve tecniche si applicano le disposizioni di cui all'articolo 38,
comma 6. L'ISVAP  puo'  tuttavia  richiedere  che  gli  attivi  siano
localizzati nel territorio della Repubblica, ove  cio'  sia  ritenuto
necessario per la salvaguardia degli  interessi  degli  assicurati  e
degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative. 
  3. L'impresa che e' autorizzata ad esercitare congiuntamente i rami
vita  ed  i  rami  infortuni  e  malattia  rispetta  le  disposizioni
stabilite per  le  imprese  con  sede  legale  nel  territorio  della
Repubblica.