Art. 50. 
 
    Calcolo del margine di solvibilita' e della quota di garanzia 
 
  1. L'impresa dispone, per la sede  secondaria,  di  un  margine  di
solvibilita' costituito secondo  le  disposizioni  del  capo  IV,  in
quanto applicabili, e calcolato avuto riguardo  all'attivita'  svolta
dalla  sede  secondaria  secondo  quanto  previsto  con   regolamento
adottato dall'ISVAP. 
  2. Il terzo del minimo del margine di solvibilita'  costituisce  la
quota di garanzia. La quota non  puo'  essere  inferiore  alla  meta'
degli importi previsti dall'articolo  46  per  i  rami  ai  quali  si
riferisce l'autorizzazione. 
  3. Le  attivita'  costitutive  del  margine  di  solvibilita'  sono
localizzate,  fino  a  concorrenza  dell'ammontare  della  quota   di
garanzia, nel territorio della  Repubblica,  mentre  per  l'eccedenza
possono essere localizzate nel territorio di altri Stati membri. 
  4.  La  disposizione  del  comma  1  non  si  applica   all'impresa
autorizzata ad operare anche in altri Stati membri, che sia  soggetta
a vigilanza globale di solvibilita'  esercitata  dalla  autorita'  di
controllo di uno di tali Stati ai sensi dell'articolo 51.