Art. 50. Calcolo del margine di solvibilita' e della quota di garanzia 1. L'impresa dispone, per la sede secondaria, di un margine di solvibilita' costituito secondo le disposizioni del capo IV, in quanto applicabili, e calcolato avuto riguardo all'attivita' svolta dalla sede secondaria secondo quanto previsto con regolamento adottato dall'ISVAP. 2. Il terzo del minimo del margine di solvibilita' costituisce la quota di garanzia. La quota non puo' essere inferiore alla meta' degli importi previsti dall'articolo 46 per i rami ai quali si riferisce l'autorizzazione. 3. Le attivita' costitutive del margine di solvibilita' sono localizzate, fino a concorrenza dell'ammontare della quota di garanzia, nel territorio della Repubblica, mentre per l'eccedenza possono essere localizzate nel territorio di altri Stati membri. 4. La disposizione del comma 1 non si applica all'impresa autorizzata ad operare anche in altri Stati membri, che sia soggetta a vigilanza globale di solvibilita' esercitata dalla autorita' di controllo di uno di tali Stati ai sensi dell'articolo 51.