Art. 51. 
 
      Agevolazioni per l'impresa operante in piu' Stati membri 
 
  1. L'impresa, che al momento in cui fa istanza di autorizzazione ad
operare  nel  territorio  della  Repubblica   e'   gia'   autorizzata
all'esercizio dei rami vita o dei rami danni  in  uno  o  piu'  Stati
membri o ha presentato in tali Stati domanda di autorizzazione,  puo'
chiedere: 
    a) di poter calcolare, in deroga a quanto disposto  nell'articolo
50, comma 1, il margine di solvibilita'  in  funzione  dell'attivita'
globale  esercitata  dalle  proprie  sedi  secondarie  stabilite  nel
territorio degli Stati membri; 
    b) di poter costituire la  cauzione  prevista  dall'articolo  28,
comma 5, soltanto in uno di tali Stati membri; 
    c) di poter localizzare in uno qualunque degli Stati membri,  nei
quali ha insediato una  sede  secondaria,  le  attivita'  costitutive
della quota minima di garanzia. L'istanza va presentata all'ISVAP  ed
alle autorita' di vigilanza degli altri Stati membri interessati. 
  2. Le agevolazioni possono essere richieste anche dall'impresa che,
dopo aver ottenuto l'autorizzazione ad operare nel  territorio  della
Repubblica, insedia una sede secondaria anche nel  territorio  di  un
altro Stato membro. 
  3. Nella domanda l'impresa deve  indicare  l'autorita'  alla  quale
chiede che venga  demandato  il  controllo  di  solvibilita'  per  il
complesso delle attivita' effettuate dalle sedi secondarie  stabilite
negli Stati membri. La domanda  deve  essere  motivata.  In  caso  di
accoglimento  l'impresa  deve   costituire   la   cauzione   prevista
dall'articolo 28, comma 5, nello Stato membro alla cui  autorita'  e'
demandato  il  controllo  della  solvibilita'  per  l'insieme   delle
attivita' esercitate nel territorio dell'Unione europea. 
  4. Le agevolazioni possono essere concesse soltanto  congiuntamente
e con l'accordo di tutte le autorita' degli Stati membri interessati.
Esse hanno effetto dal momento in cui l'autorita'  prescelta  per  il
controllo della solvibilita' globale, avuta notizia  dell'accordo  di
tutti gli Stati membri interessati, comunica alle altre autorita'  di
essere disposta ad esercitare la vigilanza. Le  agevolazioni  vengono
meno in tutti gli Stati membri interessati in caso di revoca anche da
parte di una sola delle autorita' di vigilanza. 
  5. L'impresa alla quale sono state concesse le agevolazioni calcola
il margine di solvibilita' avendo riguardo all'attivita'  complessiva
svolta dall'insieme  delle  sedi  secondarie  stabilite  negli  Stati
membri.