Art. 186 
       Istituzione del sistema di qualificazione - classifiche 
(art. 20-bis, d.lgs. n. 190/2002  aggiunto  dall'art.  1,  d.lgs.  n.
                               9/2005) 
 
  1.  E'  istituito  il  sistema  di  qualificazione  dei  contraenti
generali. La qualificazione puo' essere richiesta da imprese  singole
in forma di  societa'  commerciali  o  cooperative,  da  consorzi  di
cooperative di produzione e lavoro previsti  dalla  legge  25  giugno
1909, n. 422, e successive modificazioni, ovvero da consorzi  stabili
previsti dall'articolo 34. 
  2. I contraenti generali sono qualificati per classifiche, riferite
all'importo lordo degli affidamenti per i quali possono concorrere. I
contraenti generali non possono concorrere ad affidamenti di  importo
lordo superiore a quello della classifica  di  iscrizione,  attestata
con il sistema di cui alla presente  sezione  ovvero  documentata  ai
sensi dell'articolo 47, comma 2, salva la facolta' di  associarsi  ad
altro contraente generale ai sensi dell'articolo 191, comma 9. 
  3. Le classifiche di qualificazione sono le seguenti: 
    a) I: sino a 350 milioni di euro; 
    b) II: sino a 700 milioni di euro; 
    c) III: oltre 700 milioni di euro. 
  4. L'importo  della  classifica  III,  ai  fini  del  rispetto  dei
requisiti di qualificazione, e' convenzionalmente  stabilito  pari  a
900 milioni di euro. 
 
          Nota all'art. 186: 
              - Per la legge 25 giugno 1909, n.  422,  vedi  le  note
          all'art. 34.