Art. 186 Istituzione del sistema di qualificazione - classifiche (art. 20-bis, d.lgs. n. 190/2002 aggiunto dall'art. 1, d.lgs. n. 9/2005) 1. E' istituito il sistema di qualificazione dei contraenti generali. La qualificazione puo' essere richiesta da imprese singole in forma di societa' commerciali o cooperative, da consorzi di cooperative di produzione e lavoro previsti dalla legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, ovvero da consorzi stabili previsti dall'articolo 34. 2. I contraenti generali sono qualificati per classifiche, riferite all'importo lordo degli affidamenti per i quali possono concorrere. I contraenti generali non possono concorrere ad affidamenti di importo lordo superiore a quello della classifica di iscrizione, attestata con il sistema di cui alla presente sezione ovvero documentata ai sensi dell'articolo 47, comma 2, salva la facolta' di associarsi ad altro contraente generale ai sensi dell'articolo 191, comma 9. 3. Le classifiche di qualificazione sono le seguenti: a) I: sino a 350 milioni di euro; b) II: sino a 700 milioni di euro; c) III: oltre 700 milioni di euro. 4. L'importo della classifica III, ai fini del rispetto dei requisiti di qualificazione, e' convenzionalmente stabilito pari a 900 milioni di euro.
Nota all'art. 186: - Per la legge 25 giugno 1909, n. 422, vedi le note all'art. 34.