Art. 188. 
                    Requisiti di ordine generale 
(art. 20-quater, d.lgs. n. 190/2002 aggiunto dall'art. 1,  d.lgs.  n.
                               9/2005) 
 
  1. Per la qualificazione sono richiesti al  contraente  generale  i
requisiti di ordine generale previsti dal regolamento. 
  2. La  dimostrazione  dei  requisiti  di  ordine  generale  non  e'
richiesta agli imprenditori in possesso di qualificazione  rilasciata
ai sensi del citato regolamento da non oltre cinque anni.