Art. 188. Requisiti di ordine generale (art. 20-quater, d.lgs. n. 190/2002 aggiunto dall'art. 1, d.lgs. n. 9/2005) 1. Per la qualificazione sono richiesti al contraente generale i requisiti di ordine generale previsti dal regolamento. 2. La dimostrazione dei requisiti di ordine generale non e' richiesta agli imprenditori in possesso di qualificazione rilasciata ai sensi del citato regolamento da non oltre cinque anni.