Art. 189 Requisiti di ordine speciale (art. 20-quinquies, d.lgs. n. 190/2002 aggiunto dall'art. 1, d.lgs. n. 9/2005) 1. I requisiti di ordine speciale occorrenti per la qualificazione sono: a) adeguata capacita' economica e finanziaria; b) adeguata idoneita' tecnica e organizzativa; c) adeguato organico tecnico e dirigenziale. 2. La adeguata capacita' economica e finanziaria e' dimostrata: a) dal rapporto, risultante dai bilanci consolidati dell'ultimo triennio, tra patrimonio netto dell'ultimo bilancio consolidato, costituito dal totale della lettera a) del passivo di cui all'articolo 2424 del codice civile, e cifra di affari annuale media consolidata in lavori relativa all'attivita' diretta e indiretta di cui alla lettera b). Tale rapporto non deve essere inferiore al dieci per cento, il patrimonio netto consolidato puo' essere integrato da dotazioni o risorse finanziarie addizionali irrevocabili, a medio e lungo periodo, messe a disposizione anche dalla eventuale societa' controllante. Ove il rapporto sia inferiore al dieci per cento, viene convenzionalmente ridotta alla stessa proporzione la cifra d'affari; ove superiore, la cifra di affari in lavori di cui alla lettera b) e' incrementata convenzionalmente di tanti punti quanto e' l'eccedenza rispetto al minimo richiesto, con il limite massimo di incremento del cinquanta per cento. Per le iscrizioni richieste o rinnovate a decorrere dal 1° gennaio 2006 il rapporto medio non deve essere inferiore al quindici per cento e continuano ad applicarsi gli incrementi convenzionali per valori superiori. Per le iscrizioni richieste o rinnovate a decorrere dal 1° gennaio 2009, il rapporto medio non deve essere inferiore al venti per cento, e continuano ad applicarsi gli incrementi convenzionali per valori superiori. Ove il rapporto sia inferiore ai minimi suindicati viene convenzionalmente ridotta alle stesse proporzioni la cifra d'affari; b) dalla cifra di affari consolidata in lavori, svolti nel triennio precedente la domanda di iscrizione mediante attivita' diretta e indiretta, non inferiore a cinquecento milioni di euro per la Classifica I, mille milioni di euro per la Classifica II e milletrecento milioni di euro per la Classifica III, comprovata con le modalita' fissate dal regolamento. Nella cifra d'affari in lavori consolidata possono essere ricomprese le attivita' di progettazione e fornitura di impianti e manufatti compiute nell'ambito della realizzazione di un'opera affidata alla impresa. 3. La adeguata idoneita' tecnica e organizzativa e' dimostrata dall'esecuzione con qualsiasi mezzo di un lavoro non inferiore al quaranta per cento dell'importo della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori di importo complessivo non inferiore al cinquantacinque per cento della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori di importo complessivo non inferiore al sessantacinque per cento della classifica richiesta. I lavori valutati sono quelli eseguiti regolarmente e con buon esito e ultimati nel quinquennio precedente la richiesta di qualificazione, ovvero la parte di essi eseguita nello stesso quinquennio. Per i lavori iniziati prima del quinquennio o in corso alla data della richiesta, si presume un andamento lineare. L'importo dei lavori e' costituito dall'importo contabilizzato al netto del ribasso d'asta, incrementato dall'eventuale revisione prezzi e dalle risultanze definitive del contenzioso eventualmente insorto per riserve dell'appaltatore diverse da quelle riconosciute a titolo risarcitorio. Per la valutazione e rivalutazione dei lavori eseguiti e per i lavori eseguiti all'estero si applicano le disposizioni dettate dal regolamento. Per lavori eseguiti con qualsiasi mezzo si intendono, in conformita' all'articolo 3, comma 7 quelli aventi ad oggetto la realizzazione di un'opera rispondente ai bisogni del committente, con piena liberta' di organizzazione del processo realizzativo, ivi compresa la facolta' di affidare a terzi anche la totalita' dei lavori stessi, nonche' di eseguire gli stessi, direttamente o attraverso societa' controllate. Possono essere altresi' valutati i lavori oggetto di una concessione di costruzione e gestione aggiudicata ai sensi della legge quadro e delle altre leggi regionali vigenti. I certificati dei lavori indicano l'importo, il periodo e il luogo di esecuzione e precisano se questi siano stati effettuati a regola d'arte e con buon esito. Detti certificati riguardano l'importo globale dei lavori oggetto del contratto, ivi compresi quelli affidati a terzi o realizzati da imprese controllate o interamente possedute, e recano l'indicazione dei responsabili di progetto o di cantiere; i certificati sono redatti in conformita' al modello di cui all'allegato XXII. 4. L'adeguato organico tecnico e dirigenziale e' dimostrato: a) dalla presenza in organico di dirigenti dell'impresa in numero non inferiore a quindici unita' per la Classifica I, venticinque unita' per la Classifica II e quaranta unita' per la Classifica III; b) dalla presenza in organico di direttori tecnici con qualifica di dipendenti o dirigenti, di responsabili di cantiere o di progetto, ai sensi delle norme UNI-ISO 10006, dotati di adeguata professionalita' tecnica e di esperienza acquisita in qualita' di responsabile di cantiere o di progetto di un lavoro non inferiore a trenta milioni di euro per la Classifica I, cinquanta milioni di euro per la Classifica II e sessanta milioni di euro per la Classifica III, in numero non inferiore a tre unita' per la Classifica I, sei unita' per la Classifica II e nove unita' per la Classifica III; gli stessi soggetti non possono rivestire analogo incarico per altra impresa e producono a tale fine una dichiarazione di unicita' di incarico. L'impresa assicura il mantenimento del numero minimo di unita' necessarie per la qualificazione nella propria classifica, provvedendo alla sostituzione del dirigente, direttore tecnico o responsabile di progetto o cantiere uscente con soggetto di analoga idoneita'; in mancanza si dispone la revoca della qualificazione o la riduzione della Classifica. 5. Per le iscrizioni richieste o rinnovate fino al 31 dicembre 2013, il possesso dei requisiti di adeguata idoneita' tecnica e organizzativa di cui al comma 3 puo' essere sostituito dal possesso di attestazioni SOA ai sensi del regolamento, per importo illimitato in non meno di tre categorie di opere generali per la Classifica I, in non meno di sei categorie, di cui almeno quattro di opere generali per la Classifica II e per la Classifica III, in nove categorie, di cui almeno cinque di opere generali.