Art. 189 
                    Requisiti di ordine speciale 
               (art. 20-quinquies, d.lgs. n. 190/2002 
aggiunto dall'art. 1, d.lgs. n. 9/2005) 
 
  1. I requisiti di ordine speciale occorrenti per la  qualificazione
sono: 
    a) adeguata capacita' economica e finanziaria; 
    b) adeguata idoneita' tecnica e organizzativa; 
    c) adeguato organico tecnico e dirigenziale. 
  2. La adeguata capacita' economica e finanziaria e' dimostrata: 
    a) dal rapporto, risultante dai bilanci  consolidati  dell'ultimo
triennio, tra  patrimonio  netto  dell'ultimo  bilancio  consolidato,
costituito  dal  totale  della  lettera  a)  del   passivo   di   cui
all'articolo 2424 del codice civile, e cifra di affari annuale  media
consolidata in lavori relativa all'attivita' diretta e  indiretta  di
cui alla lettera b). Tale rapporto non deve essere inferiore al dieci
per cento, il patrimonio netto consolidato puo' essere  integrato  da
dotazioni o risorse finanziarie addizionali irrevocabili, a  medio  e
lungo periodo, messe a disposizione anche  dalla  eventuale  societa'
controllante. Ove il rapporto sia inferiore al dieci per cento, viene
convenzionalmente ridotta alla stessa proporzione la cifra  d'affari;
ove superiore, la cifra di affari in lavori di cui alla lettera b) e'
incrementata convenzionalmente di tanti punti quanto  e'  l'eccedenza
rispetto al minimo richiesto, con il limite massimo di incremento del
cinquanta per cento.  Per  le  iscrizioni  richieste  o  rinnovate  a
decorrere dal 1° gennaio 2006  il  rapporto  medio  non  deve  essere
inferiore al quindici  per  cento  e  continuano  ad  applicarsi  gli
incrementi convenzionali per  valori  superiori.  Per  le  iscrizioni
richieste o rinnovate a decorrere dal 1° gennaio  2009,  il  rapporto
medio non deve essere inferiore al venti per cento, e  continuano  ad
applicarsi gli incrementi convenzionali per valori superiori. Ove  il
rapporto sia inferiore ai minimi suindicati  viene  convenzionalmente
ridotta alle stesse proporzioni la cifra d'affari; 
    b) dalla cifra  di  affari  consolidata  in  lavori,  svolti  nel
triennio precedente  la  domanda  di  iscrizione  mediante  attivita'
diretta e indiretta, non inferiore a cinquecento milioni di euro  per
la Classifica I, mille  milioni  di  euro  per  la  Classifica  II  e
milletrecento milioni di euro per la Classifica III,  comprovata  con
le modalita' fissate dal regolamento. Nella cifra d'affari in  lavori
consolidata possono essere ricomprese le attivita' di progettazione e
fornitura  di  impianti  e  manufatti  compiute   nell'ambito   della
realizzazione di un'opera affidata alla impresa. 
  3. La adeguata idoneita'  tecnica  e  organizzativa  e'  dimostrata
dall'esecuzione con qualsiasi mezzo di un  lavoro  non  inferiore  al
quaranta per cento dell'importo della classifica  richiesta,  ovvero,
in alternativa, di due lavori di importo complessivo non inferiore al
cinquantacinque per cento  della  classifica  richiesta,  ovvero,  in
alternativa, di tre lavori di importo complessivo  non  inferiore  al
sessantacinque  per  cento  della  classifica  richiesta.  I   lavori
valutati sono  quelli  eseguiti  regolarmente  e  con  buon  esito  e
ultimati nel quinquennio precedente la richiesta  di  qualificazione,
ovvero la parte di essi eseguita  nello  stesso  quinquennio.  Per  i
lavori iniziati prima del quinquennio o  in  corso  alla  data  della
richiesta, si presume un andamento lineare. L'importo dei  lavori  e'
costituito dall'importo contabilizzato al netto del  ribasso  d'asta,
incrementato  dall'eventuale  revisione  prezzi  e  dalle  risultanze
definitive  del  contenzioso  eventualmente   insorto   per   riserve
dell'appaltatore   diverse   da   quelle   riconosciute   a    titolo
risarcitorio. Per la valutazione e rivalutazione dei lavori  eseguiti
e per i lavori  eseguiti  all'estero  si  applicano  le  disposizioni
dettate dal regolamento. Per lavori eseguiti con qualsiasi  mezzo  si
intendono, in conformita' all'articolo 3, comma 7  quelli  aventi  ad
oggetto la realizzazione  di  un'opera  rispondente  ai  bisogni  del
committente,  con  piena  liberta'  di  organizzazione  del  processo
realizzativo, ivi compresa la facolta' di affidare a terzi  anche  la
totalita'  dei  lavori  stessi,  nonche'  di  eseguire  gli   stessi,
direttamente  o  attraverso  societa'  controllate.  Possono   essere
altresi' valutati i lavori oggetto di una concessione di  costruzione
e gestione aggiudicata ai sensi della  legge  quadro  e  delle  altre
leggi regionali vigenti. I certificati dei lavori indicano l'importo,
il periodo e il luogo di esecuzione e precisano se questi siano stati
effettuati a regola  d'arte  e  con  buon  esito.  Detti  certificati
riguardano l'importo globale dei lavori oggetto  del  contratto,  ivi
compresi quelli affidati a terzi o realizzati da imprese  controllate
o interamente possedute, e recano l'indicazione dei  responsabili  di
progetto o di cantiere; i certificati sono redatti in conformita'  al
modello di cui all'allegato XXII. 
  4. L'adeguato organico tecnico e dirigenziale e' dimostrato: 
    a) dalla presenza in organico di dirigenti dell'impresa in numero
non inferiore a quindici unita'  per  la  Classifica  I,  venticinque
unita' per la Classifica II e quaranta unita' per la Classifica III; 
    b) dalla presenza in organico di direttori tecnici con  qualifica
di dipendenti o dirigenti, di responsabili di cantiere o di progetto,
ai  sensi   delle   norme   UNI-ISO   10006,   dotati   di   adeguata
professionalita' tecnica e di esperienza  acquisita  in  qualita'  di
responsabile di cantiere o di progetto di un lavoro non  inferiore  a
trenta milioni di euro per la Classifica I, cinquanta milioni di euro
per la Classifica II e sessanta milioni di  euro  per  la  Classifica
III, in numero non inferiore a tre unita' per la  Classifica  I,  sei
unita' per la Classifica II e nove unita' per la Classifica III;  gli
stessi soggetti non possono  rivestire  analogo  incarico  per  altra
impresa e producono a tale fine  una  dichiarazione  di  unicita'  di
incarico. L'impresa assicura il mantenimento  del  numero  minimo  di
unita' necessarie per la  qualificazione  nella  propria  classifica,
provvedendo alla sostituzione  del  dirigente,  direttore  tecnico  o
responsabile di progetto o cantiere uscente con soggetto  di  analoga
idoneita'; in mancanza si dispone la revoca della qualificazione o la
riduzione della Classifica. 
  5. Per le iscrizioni richieste o  rinnovate  fino  al  31  dicembre
2013, il possesso dei  requisiti  di  adeguata  idoneita'  tecnica  e
organizzativa di cui al comma 3 puo' essere sostituito  dal  possesso
di attestazioni SOA ai sensi del regolamento, per importo  illimitato
in non meno di tre categorie di opere generali per la  Classifica  I,
in non meno di sei categorie, di cui almeno quattro di opere generali
per la Classifica II e per la Classifica III, in nove  categorie,  di
cui almeno cinque di opere generali.