Art. 190. 
             Consorzi stabili e consorzi di cooperative 
(art. 20-sexies, d.lgs. n. 190/2002 aggiunto dall'art. 1,  d.lgs.  n.
                               9/2005) 
 
  1. I consorzi stabili sono qualificati sulla base della  somma  dei
requisiti  di  qualificazione   posseduti   dalle   singole   imprese
consorziate. Ai fini della qualificazione del contraente generale  e'
richiesto che la qualificazione sia raggiunta sommando i requisiti di
non piu' di cinque consorziati per la classifica  I  e  non  piu'  di
quattro consorziati  per  la  classifica  II  e  III.  I  consorziati
assumono responsabilita' solidale per  la  realizzazione  dei  lavori
affidati al consorzio in regime di contraente generale. 
  2. I consorzi di cooperative di produzione e lavoro previsti  dalla
legge 25 giugno  1909,  n.  422,  e  successive  modificazioni,  sono
qualificati sulla base  dei  propri  requisiti,  determinati  con  le
modalita' previste dal regolamento. 
  3. Per i consorzi stabili: 
    a) i requisiti di  ordine  generale,  di  cui  all'articolo  188,
devono essere posseduti da ciascun consorziato e dal consorzio; 
    b) il requisito di cui all'articolo 187, lettera a),  sistema  di
qualita' aziendale, qualora non posseduto dal consorzio, deve  essere
posseduto da ciascuno dei consorziati che concorrono ai requisiti per
la qualificazione; 
    c) il requisito di cui all'articolo 189,  comma  2,  lettera  b),
cifra d'affari in lavori, e' convenzionalmente incrementato del venti
per cento nel primo anno di vita  del  consorzio,  del  quindici  per
cento nel secondo anno e del dieci per  cento  nel  terzo,  quarto  e
quinto anno. Per i consorzi gia' costituiti, il termine per l'aumento
convenzionale decorre dalla data di entrata  in  vigore  del  decreto
legislativo n. 9 del 2005; 
    d) il requisito di cui  all'articolo  189,  comma  3,  lavoro  di
punta,  puo'  essere  dimostrato  tenendo  conto  di  singoli  lavori
eseguiti  da  consorziati  diversi.  Tale   requisito   puo'   essere
conseguito  alternativamente,  con   il   piu'   consistente   lavoro
realizzato da uno dei consorziati, con i due piu' consistenti  lavori
realizzati da non piu' di due consorziati, con i tre piu' consistenti
lavori realizzati compiuti da non piu' di tre consorziati; 
    e)  alla  aggiudicazione  del  primo  affidamento,  il  consorzio
stabile costituisce un fondo consortile non inferiore a dieci milioni
di euro per la classifica I,  a  quindici  milioni  di  euro  per  la
classifica II, a trenta milioni di euro  per  la  classifica  III  di
qualificazione. Tale importo sara'  ridotto  del  trenta  per  cento,
qualora il requisito di cui all'articolo 189, comma  2,  lettera  a),
sia pari ad un valore compreso tra il quindici e il venti per  cento,
ovvero del cinquanta per cento  qualora  il  suddetto  requisito  sia
superiore al venti per  cento.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2009,
l'importo e' ridotto del trenta per cento qualora  il  requisito  sia
superiore al trenta per cento ovvero del cinquanta per cento  qualora
il requisito sia superiore al quaranta per cento; 
    f) il consorzio stabile ha facolta' di costituire una societa' di
progetto,  alla  quale  si  applica,  tra  l'altro,  il   regime   di
responsabilita' previsto dal presente capo. Ove  non  si  avvalga  di
tale facolta' il consorzio stabile deve comunque adeguare il  proprio
fondo consortile al capitale richiesto dal  bando,  ove  superiore  a
quello di cui alla lettera e). 
  4. I consorzi di cooperative  possono  conferire  le  attivita'  di
contraente generale di  cui  siano  aggiudicatari,  esclusivamente  a
propri  consorziati  ammessi  al  sistema  di   qualificazione,   per
qualunque classifica. In tale caso: 
    a)  la  prevista  assegnazione  delle   attivita'   deve   essere
comunicata dal consorzio in sede di qualifica  e,  per  le  procedure
aperte, in sede di offerta; 
    b) le imprese assegnatarie non possono partecipare alla gara; 
    c) i requisiti delle imprese assegnatarie  possono  essere  fatti
valere  dal  consorzio  per  la  qualifica  alla   gara,   ai   sensi
dell'articolo 191; 
    d)  il  consorzio,   per   effetto   dell'aggiudicazione,   resta
solidalmente  responsabile  con  la  cooperativa   assegnataria   nei
confronti del soggetto aggiudicatore  per  la  buona  esecuzione  del
contratto. Ove l'assegnazione sia effettuata in favore di piu' di una
cooperativa, si procede alla costituzione di una societa' di progetto
ai sensi del  presente  capo.  Nel  caso  in  cui  il  consorzio  non
partecipi alla societa' di progetto, rimane comunque responsabile  in
solido con le cooperative assegnatarie e con la societa' di progetto,
ovvero con la sola societa' di progetto ove siano state  prestate  le
garanzie sostitutive di cui al presente codice. 
 
          Note all'art. 190: 
              - Per la legge 25 giugno 1909, n.  422,  vedi  le  note
          all'art. 34. 
              - Il decreto legislativo del 10  gennaio  2005,  n.  9,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28  del  4  febbraio
          2005, reca: «Integrazioni al decreto legislativo 20  agosto
          2002,  n.   190,   per   l'istituzione   del   sistema   di
          qualificazione  dei   contraenti   generali   delle   opere
          strategiche e di preminente interesse  nazionale,  a  norma
          della legge 21 dicembre 2001, n. 443».