Art. 191. 
                  Norme di partecipazione alla gara 
(art. 20-octies, d.lgs. n. 190/2002 aggiunto dall'art. 1,  d.lgs.  n.
                               9/2005) 
 
  1. I soggetti aggiudicatori hanno facolta' di  richiedere,  per  le
singole gare: 
    a) che l'offerente dimostri la sussistenza dei requisiti generali
di  cui  all'articolo  188;  nei  confronti  dell'aggiudicatario   la
verifica di sussistenza dei requisiti generali e' sempre espletata; 
    b) che l'offerente dimostri,  tramite  i  bilanci  consolidati  e
idonee  dichiarazioni  bancarie,   la   disponibilita'   di   risorse
finanziarie, rivolte al prefinanziamento, proporzionate all'opera  da
realizzare; 
    c) che  sia  dimostrato  il  possesso,  da  parte  delle  imprese
affidatarie designate in sede di gara o dallo stesso offerente, della
capacita' tecnica specifica per l'opera da realizzare e dei requisiti
economico finanziari e tecnico organizzativi adeguati al progetto  da
redigere nel rispetto delle previsioni degli articoli 36 e seguenti e
delle indicazioni integrative e di dettaglio da disporsi con apposito
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 
  2. Ai fini del  comma  1,  lettera  c),  la  esecuzione  di  lavori
analoghi, ove richiesto dal bando di gara, potra' essere  documentata
dalle   imprese   affidatarie   designate   ovvero    dall'offerente,
dimostrando di avere eseguito, con le  modalita'  dell'articolo  189,
comma 3, opere ricadenti in una delle seguenti categorie OG accorpate
ai sensi del regolamento: 
    a) organismi edilizi (OG1); 
    b) opere per la mobilita' su gomma e su ferro (OG3 e OG4); 
    c) opere relative al ciclo integrato dell'acqua (OG5 e OG6); 
    d) opere fluviali e marittime (OG7 e OG8); 
    e) opere impiantistiche (OG9, OG10 e OG11); 
    f) opere di impatto ambientale (OG12 e OG13). 
  3. A prescindere dalla qualificazione richiesta in sede di gara,  i
soggetti  aggiudicatori  indicano,  negli   atti   contrattuali,   le
specifiche qualificazioni  anche  specialistiche  che  devono  essere
possedute dagli esecutori delle lavorazioni piu'  complesse.  A  tali
qualificazioni non si applicano le limitazioni di cui al comma 2. 
  4. Ai fini dell'articolo 176, comma  7,  del  presente  codice,  la
quota minima del trenta per cento di imprese affidatarie  che  devono
essere indicate in sede di offerta, si intende  riferita  a  tutti  i
lavori che il Contraente generale non esegue con mezzi propri. 
  5. I soggetti aggiudicatori che sono enti  aggiudicatori  ai  sensi
dell'articolo 3, comma 29, possono istituire il  proprio  sistema  di
qualificazione nel rispetto dell'articolo 232. 
  6. Gli enti aggiudicatori di cui al comma 5 ammettono al sistema  i
contraenti generali qualificati a norma del presente capo  e  dotati,
inoltre, delle eventuali qualificazioni  specifiche  individuate  dal
soggetto aggiudicatore in base a norme e criteri  oggettivi  conformi
alle previsioni dei commi 1 e 2. 
  7. Non possono concorrere alla medesima gara imprese  collegate  ai
sensi dell'articolo 149, comma 3. E fatto divieto ai partecipanti  di
concorrere  alla  gara  in  piu'  di  raggruppamento   temporaneo   o
consorzio, ovvero di concorrere alla gara anche in forma  individuale
qualora abbiano partecipato alla  gara  medesima  in  associazione  o
Consorzio, anche stabile. 
  8. Per i contratti di cui all'articolo 53, comma 2,  lettera  c)  e
per  le  gare  da  aggiudicare  alla  offerta   economicamente   piu'
vantaggiosa,  i   soggetti   aggiudicatori   possono   prevedere   il
conferimento di un premio in denaro, a parziale recupero delle  spese
sostenute, ai migliori classificati; i premi devono  essere  limitati
al rimborso delle spese  effettivamente  sostenute  e  documentate  e
possono essere accordati per un valore complessivo  massimo  dell'uno
virgola cinque per cento dell'importo a base di gara, nel caso di cui
all'articolo 53, comma 2, lettera c), e dello zero  virgola  sessanta
per cento, in caso di offerta economicamente piu' vantaggiosa. 
  9.  I  contraenti  generali  dotati  della  adeguata  e  competente
classifica  di  qualificazione  per  la  partecipazione  alle   gare,
attestata con il sistema di cui al presente capo ovvero dimostrata ai
sensi dell'articolo 47, comma 2, possono  partecipare  alla  gara  in
associazione o consorzio con  altre  imprese  purche'  queste  ultime
siano ammesse, per qualunque classifica, al sistema di qualificazione
ovvero  siano  qualificabili,  per  qualunque  classifica,  ai  sensi
dell'articolo  47,  comma  2.  Le  imprese  associate  o  consorziate
concorrono alla dimostrazione dei requisiti di cui al comma 1.