Art. 192 Gestione del sistema di qualificazione (art. 20-nonies, d.lgs. n. 190/2002 aggiunto dall'art. 1, d.lgs. n. 9/2005) 1. La attestazione del possesso dei requisiti dei contraenti generali e' rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 2. La durata dell'efficacia della attestazione e' pari a tre anni. Entro il terzo mese precedente alla data di scadenza dell'attestazione il contraente generale trasmette al Ministero tutta la documentazione necessaria ad ottenere il rinnovo. La attestazione e' rilasciata ovvero motivatamente negata entro tre mesi dalla ricezione di tutta la documentazione necessaria. In caso di ritardo nel rilascio, imputabile all'Amministrazione, l'attestazione scaduta resta valida, ai fini della partecipazione alle gare e per la sottoscrizione dei contratti, fino al momento del rilascio di quella rinnovata. 3. La attestazione di cui al comma 1 e' necessaria per la partecipazione alle gare per l'affidamento di contratti di contraente generale a decorrere dall'ottavo mese dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 10 gennaio 2005, n. 9, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 febbraio 2005. 4. Per quanto non espressamente previsto dal presente capo, si fa riferimento, ai fini della qualificazione delle imprese, alle norme di cui al regolamento dell'articolo 5. Le ulteriori modalita' tecniche e procedurali di presentazione dei documenti e rilascio della attestazione, sono regolate con provvedimento ministeriale. 5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e' istituita una commissione per l'esame dei ricorsi amministrativi contro i provvedimenti di attestazione; le spese della commissione sono anticipate dai ricorrenti e poste a carico della parte soccombente, in conformita' alle previsioni di apposito regolamento emanato di concerto tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze. Qualora dovesse risultare soccombente il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai relativi oneri si fa fronte mediante utilizzo degli ordinari stanziamenti di bilancio del medesimo Ministero. 6. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e' istituita una commissione consultiva alla quale partecipano rappresentanti designati dalle associazioni imprenditoriali e sindacali piu' rappresentative nel settore, dei maggiori committenti di opere di preminente interesse nazionale ed esperti del settore, nonche' dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per il monitoraggio dell'applicazione del presente capo. La commissione ha accesso alle informazioni di cui all'articolo 193. La partecipazione alla commissione e' a titolo gratuito e non e' corrisposto alcun compenso o rimborso per le spese dei componenti.
Nota all'art. 192: - Per il decreto legislativo 10 gennaio 2005, n. 9, vedi le note all'art. 190.