Art. 192 
               Gestione del sistema di qualificazione 
(art. 20-nonies, d.lgs. n. 190/2002 aggiunto dall'art. 1,  d.lgs.  n.
                               9/2005) 
 
  1. La  attestazione  del  possesso  dei  requisiti  dei  contraenti
generali e' rilasciata  dal  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti. 
  2. La durata dell'efficacia della attestazione e' pari a tre  anni.
Entro   il   terzo   mese   precedente   alla   data   di    scadenza
dell'attestazione il contraente generale trasmette al Ministero tutta
la documentazione necessaria ad ottenere il rinnovo. La  attestazione
e' rilasciata  ovvero  motivatamente  negata  entro  tre  mesi  dalla
ricezione di tutta la documentazione necessaria. In caso  di  ritardo
nel rilascio, imputabile all'Amministrazione, l'attestazione  scaduta
resta valida, ai  fini  della  partecipazione  alle  gare  e  per  la
sottoscrizione dei contratti, fino al momento del rilascio di  quella
rinnovata. 
  3. La  attestazione  di  cui  al  comma  1  e'  necessaria  per  la
partecipazione alle gare per l'affidamento di contratti di contraente
generale a decorrere dall'ottavo mese dalla data di entrata in vigore
del decreto legislativo 10  gennaio  2005,  n.  9,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale del 4 febbraio 2005. 
  4. Per quanto non espressamente previsto dal presente capo,  si  fa
riferimento, ai fini della qualificazione delle imprese,  alle  norme
di  cui  al  regolamento  dell'articolo  5.  Le  ulteriori  modalita'
tecniche e procedurali di  presentazione  dei  documenti  e  rilascio
della attestazione, sono regolate con provvedimento ministeriale. 
  5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e'
istituita una commissione  per  l'esame  dei  ricorsi  amministrativi
contro i provvedimenti di attestazione; le  spese  della  commissione
sono  anticipate  dai  ricorrenti  e  poste  a  carico  della   parte
soccombente, in conformita' alle previsioni di  apposito  regolamento
emanato di concerto  tra  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze.  Qualora
dovesse risultare soccombente il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, ai relativi oneri si fa  fronte  mediante  utilizzo  degli
ordinari stanziamenti di bilancio del medesimo Ministero. 
  6. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e'
istituita  una  commissione   consultiva   alla   quale   partecipano
rappresentanti  designati  dalle   associazioni   imprenditoriali   e
sindacali piu' rappresentative nel settore, dei maggiori  committenti
di opere di preminente interesse nazionale ed  esperti  del  settore,
nonche' dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,  le
regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  per  il
monitoraggio dell'applicazione del presente capo. La  commissione  ha
accesso alle informazioni di cui all'articolo 193. La  partecipazione
alla commissione e' a titolo gratuito  e  non  e'  corrisposto  alcun
compenso o rimborso per le spese dei componenti. 
 
          Nota all'art. 192: 
              - Per il decreto legislativo 10  gennaio  2005,  n.  9,
          vedi le note all'art. 190.