Art. 193. 
                      Obbligo di comunicazione 
(art. 20-decies, d.lgs. n. 190/2002 aggiunto dall'art. 1,  d.lgs.  n.
                               9/2005) 
 
  1. Tutte le  informazioni  inerenti  i  contratti  di  appalto  del
contraente generale e di subappalto degli appaltatori del  contraente
generale, devono essere comunicate, a cura dello stesso, al  soggetto
aggiudicatore  e  da  questo   all'Osservatorio   costituito   presso
l'Autorita', nonche' alle sezioni  regionali  dell'Osservatorio,  sul
cui  territorio  insistono  le  opere.  L'Osservatorio   e   le   sue
articolazioni regionali mettono i dati  a  disposizione  degli  altri
Enti e organismi interessati.