Art. 140.
Ponti su ruote a torre
1. I ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere,
con largo margine di sicurezza, ai carichi ed alle oscillazioni cui
possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di
vento e in modo che non possano essere ribaltati.
2. Il piano di scorrimento delle ruote deve risultare livellato; il
carico del ponte sul terreno deve essere opportunamente ripartito con
tavoloni o altro mezzo equivalente.
3. Le ruote del ponte in opera devono essere saldamente bloccate
con cunei dalle due parti o sistemi equivalenti.
4. I ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno
ogni due piani; e' ammessa deroga a tale obbligo per i ponti su ruote
a torre conformi all'allegato XXIII.
5. La verticalita' dei ponti su ruote deve essere controllata con
livello o con pendolino.
6. I ponti, esclusi quelli usati nei lavori per le linee elettriche
di contatto, non devono essere spostati quando su di essi si trovano
lavoratori o carichi.