Art. 170 
 
                   Personale del servizio dei fari 
 
1. Al Servizio fari sono assegnati: 
a) ufficiali, sottufficiali, graduati  e  militari  di  truppa  della
Marina militare - in conformita' delle tabelle  ordinative  organiche
stabilite dallo Stato maggiore della Marina militare -  da  destinare
all'Ispettorato, all'ufficio tecnico dei fari di  La  Spezia  e  alle
zone fari; 
b) un ufficiale superiore dell'arma del genio dell'Esercito  italiano
da destinare all'Ispettorato; 
c) personale civile dei profili professionali  “farista”  e  “farista
capo” da assegnare alle reggenze; 
d) personale civile  di  altri  profili  professionali  da  assegnare
all'Ispettorato, all'ufficio tecnico dei fari e alle  zone  fari,  in
conformita' delle tabelle ordinative organiche stabilite dallo  Stato
maggiore della Marina militare.