Art. 170 Personale del servizio dei fari 1. Al Servizio fari sono assegnati: a) ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa della Marina militare - in conformita' delle tabelle ordinative organiche stabilite dallo Stato maggiore della Marina militare - da destinare all'Ispettorato, all'ufficio tecnico dei fari di La Spezia e alle zone fari; b) un ufficiale superiore dell'arma del genio dell'Esercito italiano da destinare all'Ispettorato; c) personale civile dei profili professionali farista e farista capo da assegnare alle reggenze; d) personale civile di altri profili professionali da assegnare all'Ispettorato, all'ufficio tecnico dei fari e alle zone fari, in conformita' delle tabelle ordinative organiche stabilite dallo Stato maggiore della Marina militare.