Art. 172 
 
          Ispettorato per il supporto logistico e dei fari 
 
  1.  L'Ispettorato  di  cui   all'articolo   113   del   codice   ha
responsabilita' di studio, pianificazione, direzione e controllo  del
servizio  fari  nell'ambito  delle  funzioni  di  natura  tecnica   e
logistica che la legge gli  attribuisce.  L'Ispettorato  e'  altresi'
l'autorita'  nazionale  che  si  esprime  sulla   adeguatezza   della
segnaletica marittima alle esigenze della navigazione. 
  2. I compiti dell'Ispettorato, al fine di  assicurare  al  servizio
fari strutture e  organizzazione  efficienti  nonche'  adeguate  alle
esigenze della navigazione marittima, sono: 
    a) per lo studio: 
      1) elaborare per quanto di  competenza  studi  e  progetti  sul
segnalamento  marittimo  in  generale  nei  settori  tecnico,   delle
infrastrutture e dell'impiego del personale; 
      2) elaborare studi circa l'assetto delle reggenze in  relazione
al loro numero, alla loro distribuzione e alla loro struttura; 
      3) elaborare progetti o approvare proposte di progetti di  enti
pubblici  e  privati  riguardanti  la  segnaletica  necessaria   alla
navigazione marittima e quella delle zone portuali; 
    b) per la pianificazione: 
      1)  formulare  la  programmazione  per  l'ammodernamento  e  il
rinnovamento del servizio nei settori organizzativo,  tecnico  e  dei
materiali; 
      2) fornire allo Stato maggiore della Marina militare il proprio
concorso: 
       2.1) nella programmazione tecnico-finanziaria di competenza; 
       2.2) nella trattazione dei problemi ordinativi e di  personale
militare e civile; 
       2.3)  nella  programmazione  delle  attivita'   di   ordinaria
manutenzione delle infrastrutture dei segnalamenti,  delle  strutture
dell' ufficio tecnico dei fari e delle zone fari; 
       2.4)  nella  formulazione  delle  direttive  da   emanare   in
periferia per la attuazione delle misure per far fronte alle esigenze
di tempo di guerra e in caso di emergenza; 
    c) per la direzione: 
      1)  emanare  direttive  nel  campo  organizzativo,  tecnico   e
logistico; 
      2) definire il numero e la struttura delle reggenze sulla  base
delle esigenze e secondo le modalita' indicate nell'articolo 173; 
      3) provvedere  all'impiego  dei  fondi  stanziati  dallo  Stato
maggiore Marina militare per il servizio fari; 
      4) provvedere alla  ripartizione  di  quella  parte  dei  fondi
destinati  agli  organismi   periferici   del   servizio   fari   per
l'espletamento dei compiti di istituto; 
      5) emanare le normative tecniche redatte  dall'ufficio  tecnico
dei fari per  l'impiego,  la  conservazione  e  la  manutenzione  dei
materiali del servizio fari; 
      6) fornire concorso  alle  direzioni  generali  competenti  nel
perfezionamento di contratti ministeriali anche per  l'estero,  nella
compilazione di relazioni per gli organi consultivi e di controllo  e
per le autorizzazioni di spesa ai comandi ed enti periferici; 
      7) fornire concorso ai competenti organi per quel  che  attiene
al reclutamento, l'ordinamento, l'impiego, il trattamento economico e
il benessere del personale farista; 
    d) per il controllo: 
      1) curare l'efficienza della struttura ispettiva  del  servizio
di cui alla sezione III del capo IV; 
      2)  effettuare  direttamente  o   per   delega   le   ispezioni
tecnico-logistiche agli organismi periferici del servizio; 
    e) per le relazioni: 
      1)  rappresentare  il  servizio  fari  in  campo  nazionale   e
nell'ambito  delle  organizzazioni  internazionali  in   materia   di
segnalamento marittimo; 
      2) mantenere rapporti con altri enti e  organismi  dello  Stato
anche   al   di   fuori   dell'Amministrazione   difesa    ai    fini
dell'adempimento dei compiti istituzionali. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 29/09/2010,  n.
228 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.