Art. 173 
 
              Istituzione e scioglimento delle reggenze 
 
1. L'Ispettorato, sulla base di esigenze di natura operativa, tecnica
e logistica, ha la facolta'  di  modificare  la  distribuzione  e  il
numero delle reggenze; ha altresi'  la  facolta'  di  modificarne  la
struttura,  il  numero  dei  segnalamenti  affidati,   il   personale
assegnato e la sede. 
2. L'Ispettore con proprio provvedimento definisce per ogni reggenza: 
a) la denominazione e la sede; 
b) la data di istituzione o di chiusura; 
c) i segnalamenti affidati definiti ciascuno dalla denominazione, dal
numero dell'elenco fari, dalla ubicazione  e,  nei  casi  in  cui  e'
necessario, dalle coordinate geografiche; 
d) il numero dei faristi assegnati; 
e) il nome del reggente; 
f) i mezzi terrestri e navali assegnati; 
g) l'indicazione o meno di  sede  disagiata  facendo  riferimento  al
relativo Decreto ministeriale in vigore. 
3. Di ogni variazione  di  assetto  l'Ispettorato  informa  lo  Stato
maggiore della Marina militare e la Direzione generale del  personale
civile del Ministero della difesa. 
4. L'Ispettorato emana un ordine del giorno con la  situazione  delle
reggenze corredato dagli elementi di cui al comma 2;  a  tale  ordine
del giorno si fara' riferimento per le successive modifiche.