Art. 173 Istituzione e scioglimento delle reggenze 1. L'Ispettorato, sulla base di esigenze di natura operativa, tecnica e logistica, ha la facolta' di modificare la distribuzione e il numero delle reggenze; ha altresi' la facolta' di modificarne la struttura, il numero dei segnalamenti affidati, il personale assegnato e la sede. 2. L'Ispettore con proprio provvedimento definisce per ogni reggenza: a) la denominazione e la sede; b) la data di istituzione o di chiusura; c) i segnalamenti affidati definiti ciascuno dalla denominazione, dal numero dell'elenco fari, dalla ubicazione e, nei casi in cui e' necessario, dalle coordinate geografiche; d) il numero dei faristi assegnati; e) il nome del reggente; f) i mezzi terrestri e navali assegnati; g) l'indicazione o meno di sede disagiata facendo riferimento al relativo Decreto ministeriale in vigore. 3. Di ogni variazione di assetto l'Ispettorato informa lo Stato maggiore della Marina militare e la Direzione generale del personale civile del Ministero della difesa. 4. L'Ispettorato emana un ordine del giorno con la situazione delle reggenze corredato dagli elementi di cui al comma 2; a tale ordine del giorno si fara' riferimento per le successive modifiche.