Art. 174 
 
        Ufficio tecnico dei fari e del segnalamento marittimo 
 
1. L'Ufficio tecnico dei fari, retto da un capitano di  vascello  del
Corpo   di   stato   maggiore,   opera   alle   dirette    dipendenze
dell'Ispettorato che lo impiega  per  svolgere  funzioni  tecniche  e
logistiche a beneficio dell'intera rete nazionale  dei  segnalamenti.
Ha alle sue dipendenze personale militare e  civile  stabilito  dalle
tabelle organiche. 
2. Lo Stato maggiore della Marina  militare  stabilisce  con  propria
determinazione la configurazione amministrativa dell'ufficio  tecnico
dei fari. 
3. L' Ufficio tecnico dei fari svolge i seguenti compiti: 
a) effettua studi, ricerche e sperimentazioni  secondo  le  direttive
dell'Ispettorato; 
b) provvede  alla  gestione  dei  materiali  del  servizio  fari  con
particolare   riferimento    alla    codificazione,    conservazione,
manutenzione e distribuzione; e' responsabile della gestione e  della
condotta del magazzino centrale del servizio; 
c) provvede alle manutenzioni di 3° livello dei materiali tecnici del
servizio o direttamente o ricorrendo a ditta specializzata; 
d) e' responsabile della  redazione  e  della  tenuta  a  giorno  dei
notiziari dei segnalamenti su indicazione dei Comandi  di  zona  fari
tenendo informato l'Istituto idrografico della  Marina  militare  per
l'aggiornamento della documentazione nautica; 
e)  provvede  alla  redazione  e  al  continuo  aggiornamento   delle
normative tecniche per la  conservazione,  manutenzione,  condotta  e
impiego dei materiali tecnici del servizio fari; 
f) svolge corsi di formazione professionale del personale farista  in
prova e corsi di aggiornamento tecnico al personale in servizio; 
g) da'  esecuzione  per  la  parte  di  competenza  ai  programmi  di
ammodernamento   e   rinnovamento   dei   segnalamenti    predisposti
dall'Ispettorato, eseguendo i necessari interventi tecnici; 
h) valuta  e  coordina  le  proposte  tecniche,  anche  in  relazione
all'acquisto di materiali tecnici di cui all'articolo  212,  relative
al segnalamento marittimo rappresentate  dai  comandi  di  zona  fari
prima dell'inoltro all'Ispettorato per l'approvazione. 
4. L'Ufficio tecnico dei fari dispone  per  l'assolvimento  dei  suoi
compiti di una  officina  mista  di  costruzione  e  riparazione,  di
laboratori  per  studi,  ricerche,  sperimentazioni  e  collaudi  dei
materiali dei fari, di  infrastrutture  didattiche  e  del  magazzino
centrale del servizio fari. 
5.  Gli  interventi  tecnici  di   qualsiasi   tipo   del   personale
dell'Ufficio tecnico dei fari presso i segnalamenti saranno  ordinati
o comunque autorizzati dall'Ispettorato.  Il  Comando  di  zona  fari
assicurera' a detto personale  dell'  ufficio  tecnico  dei  fari  il
necessario supporto  logistico  e  tecnico  nello  svolgimento  della
attivita' di istituto.