Art. 175 Comandi di zona fari 1. Ciascun Comando di zona fari, come organo dipartimentale, opera alle dirette dipendenze dell'Alto comando periferico che, all'interno della propria competenza territoriale, lo impiega ai fini della efficienza operativa del segnalamento marittimo; tale dipendenza si estende all'ambito logistico e amministrativo, in particolare, per quanto si riferisce al supporto tecnico e logistico, all'ordinaria manutenzione e al minuto mantenimento dei materiali e delle infrastrutture del servizio fari. 2. I Comandi di zona fari inoltre dipendono funzionalmente per gli aspetti tecnici e logistici dall'Ispettorato; tale dipendenza si esplica: a) nel settore dei materiali tecnici per cio' che si riferisce agli approvvigionamenti, ai programmi di ammodernamento, alle normative tecniche e di impiego delle apparecchiature e alle ispezioni; b) nell'impiego dei fondi assegnati per l'assolvimento dei compiti di istituto; c) nell'applicazione delle disposizioni di carattere ordinativo circa la distribuzione, il numero e la struttura delle reggenze. 3. Ciascun Comando di zona fari, la cui area di giurisdizione coincide con quella dell'Alto comando periferico di appartenenza, e' retto da un ufficiale superiore del Corpo di stato maggiore della Marina militare che assume la denominazione di «comandante della zona fari». Egli ha alle proprie dipendenze il personale militare e civile del comando, dell'officina mista e del magazzino e quello civile farista destinato presso le reggenze. 4. Lo Stato maggiore della Marina militare stabilisce con propria determinazione la configurazione amministrativa dei Comandi di zona fari. 5. I comandanti di zona fari sono responsabili della condotta del servizio fari nell'area di competenza territoriale dell'alto comando periferico da cui dipendono, e assolvono i seguenti compiti: a) impartiscono alle reggenze dipendenti le necessarie disposizioni operative, tecniche e logistiche controllandone la corretta esecuzione, emanando e mantenendo, in tale contesto, aggiornate le disposizioni particolari per ciascuna reggenza; b) gestiscono i fondi assegnati sui vari capitoli di spesa; c) esercitano sulle reggenze dipendenti il necessario controllo ai fini dell'adeguato svolgimento del servizio nonche' del corretto utilizzo dei locali delle reggenze stesse e dei segnalamenti, effettuando, in tale contesto, le prescritte visite periodiche; d) provvedono alle manutenzioni di 2° livello dei materiali tecnici utilizzando personale e attrezzature della dipendente officina e, quando necessario, l'unita' navale dipartimentale di supporto, moto trasporto fari; e) mantengono sempre informato l'alto comando periferico di appartenenza, l'Ispettorato e l'Ufficio tecnico dei fari sullo stato di efficienza dei segnalamenti dipendenti e attivano, quando necessario, l'organo responsabile della emanazione degli avvisi ai naviganti; f) forniscono all'alto comando periferico di appartenenza il proprio concorso nella pianificazione delle predisposizioni per le situazioni di necessita' e ne provvedono alla attuazione; g) formulano proposte, sentita l'autorita' marittima del luogo, intese ad adeguare la segnaletica marittima alle esigenze della navigazione; h) forniscono a enti pubblici e privati interessati al traffico marittimo la consulenza nel campo della segnaletica marittima, previa sottoposizione dei progetti di segnaletica marittima prima della loro realizzazione alla approvazione dell'Ispettorato tramite l'ufficio tecnico dei fari; i) mantengono contatti con le autorita' periferiche militari e civili interessate alle varie problematiche del segnalamento marittimo; l) esercitano funzioni amministrative e disciplinari nei riguardi del personale civile e militare dipendente secondo la vigente normativa al riguardo; m) compilano e mantengono aggiornata la monografia del servizio fari della zona fari di competenza, documento che descrive l'organizzazione generale, i segnalamenti affidati, le infrastrutture e il supporto logistico.