Art. 152 Disposizioni e ordini di servizio (art. 128, d.P.R. n. 554/1999) 1. Il responsabile del procedimento impartisce al direttore dei lavori con disposizione di servizio le istruzioni occorrenti a garantire la regolarita' dei lavori, fissa l'ordine da seguirsi nella loro esecuzione, quando questo non sia regolato dal contratto, e stabilisce, in relazione all'importanza dei lavori, la periodicita' con la quale il direttore dei lavori e' tenuto a presentare un rapporto sulle principali attivita' di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni. 2. Nell'ambito delle disposizioni di servizio impartite dal responsabile del procedimento al direttore dei lavori resta di competenza di quest'ultimo l'emanazione di ordini di servizio all'esecutore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto. 3. L'ordine di servizio e' l'atto mediante il quale sono impartite all'esecutore tutte le disposizioni e istruzioni da parte del responsabile del procedimento ovvero del direttore dei lavori. L'ordine di servizio e' redatto in due copie e comunicato all'esecutore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza. Qualora l'ordine di servizio sia impartito dal direttore dei lavori, deve essere vistato dal responsabile del procedimento. L'esecutore e' tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatte salve le facolta' di iscrivere le proprie riserve. In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono iscritte nel registro di contabilita' all'atto della firma immediatamente successiva all'ordine di servizio oggetto di riserve.