Art. 87 
 
 
        Competenza al rilascio della comunicazione antimafia 
 
  1. La comunicazione antimafia  e'  rilasciata  dal  prefetto  della
provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi
1 e 2, hanno sede, ovvero, se richiesta da persone fisiche,  imprese,
associazioni o consorzi, dal prefetto  della  provincia  in  cui  gli
stessi  risiedono  o  hanno   sede,   ed   e'   conseguita   mediante
consultazione della banca dati nazionale da parte dei soggetti di cui
all'articolo 97, comma 1, debitamente autorizzati.  La  richiesta  da
parte dei soggetti privati interessati deve  essere  corredata  della
documentazione di cui all'articolo 91, comma 4, lettera b). 
  2. Nei confronti dei soggetti aventi residenza o  sede  all'estero,
la comunicazione antimafia e' rilasciata dal prefetto della provincia
dove ha inizio l'esecuzione dei contratti e dei subcontratti pubblici
nonche'  delle   attivita'   oggetto   dei   provvedimenti   indicati
nell'articolo 67. 
  3. Ai fini del rilascio della comunicazione antimafia le prefetture
usufruiscono del collegamento alla banca dati di  cui  al  successivo
capo V.