Art. 111. Sono collocati nel grado decimo del ruolo degli ufficiali di pubblica sicurezza gli attuali vice-commissari che contino almeno tre anni di effettivo servizio in tale grado. Gli attuali segretari di pubblica sicurezza sono collocati nel ruolo degli impiegati di pubblica sicurezza appartenente al gruppo C: a) nel grado decimo se provvisti di stipendio non inferiore a L. 9200; b) nel grado undecimo, se provvisti di stipendio minore. I vice segretari di pubblica sicurezza sono collocati nel grado undecimo, se provvisti di stipendio non inferiore a L. 6200, e al grado dodicesimo, se di stipendio minore. ------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.