Art. 111. 
 
 
  Sono collocati nel  grado  decimo  del  ruolo  degli  ufficiali  di
pubblica sicurezza gli attuali vice-commissari che contino almeno tre
anni di effettivo servizio in tale grado. 
 
  Gli attuali segretari di  pubblica  sicurezza  sono  collocati  nel
ruolo degli impiegati di pubblica sicurezza appartenente al gruppo C: 
 
    a) nel grado decimo se provvisti di stipendio non inferiore a  L.
9200; 
 
    b) nel grado undecimo, se provvisti di stipendio minore. 
 
  I vice segretari di pubblica sicurezza  sono  collocati  nel  grado
undecimo, se provvisti di stipendio non inferiore a  L.  6200,  e  al
grado dodicesimo, se di stipendio minore. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di  modifica  da
parte del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, e'  visualizzabile
nell'aggiornamento successivo dello stesso.