Art. 87. 
 
  Sono  considerate  fotografie  ai  fini   dell'applicazione   delle
disposizioni di questo capo le immagini  di  persone  o  di  aspetti,
elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo
fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere
dell'arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche. 
 
  Non sono comprese le fotografie di  scritti,  documenti,  carte  di
affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili.