Art. 88. 
 
  Spetta  al  fotografo  il  diritto   esclusivo   di   riproduzione,
diffusione  e  spaccio  della  fotografia,  salve   le   disposizioni
stabilite dalla sezione seconda del capo sesto di questo titolo,  per
cio' che riguarda il ritratto  e  senza  pregiudizio,  riguardo  alle
fotografie riproducenti opere dell'arte figurativa,  dei  diritti  di
autore sull'opera riprodotta. 
 
  Tuttavia se l'opera e' stata ottenuta nel corso e  nell'adempimento
di un contratto di impiego o di lavoro, entro i limiti dell'oggetto e
delle finalita' del contratto, il diritto esclusivo compete al datore
di lavoro. 
 
  La stessa norma si applica, salvo patto  contrario,  a  favore  del
committente quando si tratti di fotografia di cose  in  possesso  del
committente medesimo e salvo pagamento a  favore  del  fotografo,  da
parte di chi utilizza commercialmente la  riproduzione,  di  un  equo
corrispettivo. 
 
  Il Ministro per la cultura popolare, con  le  norme  stabilite  dal
regolamento,  puo'  fissare  apposite  tariffe  per  determinare   il
compenso dovuto da chi utilizza la fotografia.