Art. 91. La riproduzione di fotografie nelle antologie ad uso scolastico ed in generale nelle opere scientifiche o didattiche e' lecita, contro pagamento di un equo compenso che e' determinato nelle forme previste dal regolamento. Nella riproduzione deve indicarsi il nome del fotografo e la data dell'anno della fabbricazione, se risultano dalla fotografia riprodotta. La riproduzione di fotografie pubblicate su giornali od altri periodici, concernenti persone o fatti di attualita' od aventi comunque pubblico interesse, e' lecita contro pagamento di un equo compenso. Sono applicabili le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 88.