Art. 91. 
 
  La riproduzione di fotografie nelle antologie ad uso scolastico  ed
in generale nelle opere scientifiche o didattiche e'  lecita,  contro
pagamento di un equo compenso che e' determinato nelle forme previste
dal regolamento. 
 
  Nella riproduzione deve indicarsi il nome del fotografo e  la  data
dell'anno  della  fabbricazione,  se   risultano   dalla   fotografia
riprodotta. 
 
  La riproduzione di  fotografie  pubblicate  su  giornali  od  altri
periodici, concernenti  persone  o  fatti  di  attualita'  od  aventi
comunque pubblico interesse, e' lecita contro pagamento  di  un  equo
compenso. 
 
  Sono applicabili le disposizioni  dell'ultimo  comma  dell'articolo
88.