Art. 92. 
 
  Il  diritto  esclusivo  sulle  fotografie  dura   vent'anni   dalla
produzione della fotografia. 
 
  Per  le  fotografie  riproducenti  opere  dell'arte  figurativa   e
architettonica  o  aventi  carattere  tecnico  o  scientifico,  o  di
spiccato valore artistico il termine di durata e' di quaranta anni, a
condizione che  sia  effettuato  il  deposito  dell'opera  a  termini
dell'art. 105. 
 
  Il termine decorre dalla data del deposito stesso. 
 
  Sugli esemplari delle fotografie menzionate nel secondo comma  deve
apporsi l'indicazione « riproduzione riservata per quaranta anni ».