Art. 27. 
 
  Le impalcature, le passerelle, i ripiani, le rampe  di  accesso,  i
balconi ed i posti di  lavoro  o  di  passaggio  sopraelevati  devono
essere provvisti, su tutti i lati aperti, di  parapetti  normali  con
arresto al piede o di difesa  equivalenti.  Tale  protezione  non  e'
richiesta per i piani di caricamento di altezza inferiore a m. 1,50. 
  Nei parapetti esistenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono ammesse fasce di arresto al piede di altezza  inferiore
a quella normale, purche' siano atte ad evitare cadute di  persone  o
materiali verso l'esterno.