Art. 134.
                        (Sanzioni pecuniarie)

  Salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni del
titolo  VII,  al  personale  ausiliario puo' essere inflitta dal capo
dell'ufficio  dal  quale  dipende  la sanzione della pena pecuniaria,
determinata  in  misura  non eccedente una giornata di stipendio, per
una delle seguenti infrazioni:
    a) mancanza di decoro nella persona;
    b)  trascuratezza  nella  pulizia dei locali e dei mobili o nella
conservazione  della  divisa  o  degli  oggetti  di  corredo  forniti
dall'amministrazione;
    c)  negligenza nel vigilare sulla conservazione dei locali, degli
incartamenti  e  dei  beni  mobili ivi esistenti ovvero del materiale
affidato.
  Durante  l'anno  l'importo  complessivo di piu' pene pecuniarie non
puo' eccedere mezza mensilita' di stipendio.
  Della  pena  pecuniaria  di  cui  al  presente  articolo  non si fa
menzione nello stato matricolare.