Art. 54. 
 
  Il  direttore  denuncia  ai  Distretto  minerario  ogni  infortunio
avvenuto nelle miniere, nelle cave o negli impianti che abbia causato
ad una o piu' persone la  morte  o  lesioni  guaribili  in  un  tempo
superiore a trenta giorni. 
  La denuncia deve essere  fatta  entro  due  giorni  e  deve  essere
corredata da certificato medico. 
  Se si tratta di infortunio mortale la denuncia  deve  essere  fatta
per telegrafo entro 24 ore. 
  Se, contrariamente alla prognosi iniziale, un infortunato  non  sia
guarito in trenta giorni, deve essere  fatta  denuncia  al  Distretto
minerario entro la settimana successiva con documentazione medica. La
denuncia e' accompagnata da una relazione sulle cause  e  circostanze
dell'infortunio. 
  Debbono essere altresi' comunicati al Distretto minerario tutti gli
infortuni causati  da  emanazioni  di  gas  infiammabili,  tossici  o
altrimenti nocivi, da accensione o scoppio di gas o  di  polveri,  da
fuochi, incendi o da allagamenti. 
  Dei detti incidenti deve darsi comunicazione anche al  comando  del
Corpo dei vigili del fuoco. 
  Deve essere data, comunicazione al Distretto minerario di qualsiasi
fatto o manifestazione sospetta che metta in  pericolo  la  sicurezza
delle persone o dei giacimenti. Il Distretto  minerario  dispone  per
gli opportuni accertamenti.