Art. 54. Il direttore denuncia ai Distretto minerario ogni infortunio avvenuto nelle miniere, nelle cave o negli impianti che abbia causato ad una o piu' persone la morte o lesioni guaribili in un tempo superiore a trenta giorni. La denuncia deve essere fatta entro due giorni e deve essere corredata da certificato medico. Se si tratta di infortunio mortale la denuncia deve essere fatta per telegrafo entro 24 ore. Se, contrariamente alla prognosi iniziale, un infortunato non sia guarito in trenta giorni, deve essere fatta denuncia al Distretto minerario entro la settimana successiva con documentazione medica. La denuncia e' accompagnata da una relazione sulle cause e circostanze dell'infortunio. Debbono essere altresi' comunicati al Distretto minerario tutti gli infortuni causati da emanazioni di gas infiammabili, tossici o altrimenti nocivi, da accensione o scoppio di gas o di polveri, da fuochi, incendi o da allagamenti. Dei detti incidenti deve darsi comunicazione anche al comando del Corpo dei vigili del fuoco. Deve essere data, comunicazione al Distretto minerario di qualsiasi fatto o manifestazione sospetta che metta in pericolo la sicurezza delle persone o dei giacimenti. Il Distretto minerario dispone per gli opportuni accertamenti.