Art. 76.

  Il   cappellano   militare   che,   in   seguito   alle  risultanze
dell'inchiesta   formale,   sia  ritenuto  passibile  della  sanzione
disciplinare  di cui all'articolo 71, lettera c), e' sottoposto ad un
Consiglio di disciplina.
  Il  Consiglio  di  disciplina,  esaminati gli atti dell'inchiesta e
sentite  le  eventuali  difese  del  giudicando, dichiara se egli sia
ancora meritevole di conservare il grado.